Oltre ai casi elencati tra i nostri servizi, la FAST INVESTIGAZIONI può compiere ogni tipo di indagine finalizzata alla difesa di un diritto (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S., nel rispetto del D.M. 269/2010 e del Reg. UE 2016/679 e successive autorizzazioni). Ogni attività investigativa è lecita se finalizzata a far valere o tutelare un diritto, sia esso riferibile ad una persona fisica che ad una azienda. Ciò non vuol dire che un investigatore può essere ingaggiato solo se si intende poi procedere per vie legali, ma è importante che l’attività investigativa venga svolta per dimostrare la commissione di un illecito che lede il diritto i gli interessi del cliente. Il “diritto da far difendere”, infatti, è un dato che dovrà essere obbligatoriamente specificato nel mandato.
Sì, l’investigatore è tenuto all’obbligo professionale e non può divulgare né comunicare ad alcuno le informazioni date dal cliente, anche quelle fornite al primo contatto (anche se solo telefonico) e anche se poi successivamente non verrà conferito l’incarico.
Sì, il pedinamento di una persona è lecito solo se effettuato da un investigatore privato che è in possesso di regolare licenza. Tale attività non è illimitata, anche all’investigatore sono imposti dei limiti, quali la necessità di acquisire prove per tutelare un diritto o un interesse legittimo del cliente (e non per altro); il pedinamento non deve sconfinare nella molestia e quindi deve essere svolto solo quando necessario; l’investigatore non può accedere a quei luoghi di privata dimora della persona sottoposta ad indagine.
Sì, certo. Al termine dell’indagine il cliente riceverà una dettagliata relazione investigativa contenente anche la documentazione video/fotografica raccolta. Tale rapporto potrà essere anche prodotto in giudizio, in quanto acquisito in ottemperanza al D.M. 269/2010 e alla normativa sulla tutela dei dati personali. Oltre a ciò, la FAST Investigazioni si rende disponibile anche a rendere testimonianza diretta su quanto rilevato durante le fasi del giudizio.
La FAST Investigazioni si attiene scrupolosamente a tutte le normative in materia di Privacy. Tutti i vostri dati vengono trattati con la massima sicurezza e discrezione. Tutte le informazioni acquisite durante le indagini verranno comunicate al cliente e, dopo la conclusione del mandato, eliminate dai nostri archivi e distrutte.
L’investigatore privato può aiutarvi a raccogliere tutte quelle prove che vi sono necessarie per tutelare i vostri diritti e interessi, utilizzando mezzi, tecnologie e modalità operative, di cui un privato cittadino non può legalmente disporre o adoperare. L’apporto dell’opera dell’investigatore è importante, non solo se si ha intenzione di agire in giudizio, ma anche solo per avere conferma dei vostri sospetti.
Sì, una delle attività della Fast Investigazioni è proprio quella di rintracciare le persone irreperibili; è un servizio che ci viene frequentemente richiesto nell’ambito del recupero dei crediti per ritrovare i debitori che si sono “dileguati”, ma tale attività può essere svolta per qualsiasi motivazione o esigenza. La Fast Investigazioni, infatti, dispone della esperienza e delle tecnologie adeguate per fornire anche questo tipo di servizio.
No, secondo la normativa vigente, l’agenzia investigativa può legalmente svolgere le indagini richieste solo dopo che il cliente ha firmato l’incarico ed in tale frangente l’investigatore ha l’onere di identificare il cliente stesso, acquisendone un documento valido.
Sì, il datore di lavoro ha il diritto di effettuare verifiche sui propri dipendenti qualora sospetti violazioni dei doveri di fedeltà nei confronti dell’azienda. La gravità di tali comportamenti, una volta appurata, potrebbe finalizzarsi anche al licenziamento per giusta causa.
Con il termine di “Bonifica” si intendono tutte quelle operazioni necessarie a ricercare apparecchiature elettroniche, o software, in grado di sottrarre informazioni, audio, video o digitali, per trasmetterle a terzi che hanno interesse a conoscerle. Attraverso speciali apparecchiature in dotazione ai i nostri tecnici, analizziamo i luoghi ed i device del cliente e rintracciamo le eventuali microspie, telecamere nascoste, software spia ecc.., mettendo così in sicurezza le informazioni riservate del cliente.
La Fast Investigazioni svolge attività investigativa anche in ambito aziendale. Nel caso di fuga di notizie o know-how fondamentali, è possibile che sia presenti in azienda sistemi di intercettazione ambientale; in al caso il nostro intervento sarà mirato ad effettuare una bonifica ambientale o dei vostri devices.
E’ possibile avviare l’incarico per lo svolgimento dell’indagine anche se si è impossibilitati a recarsi presso la sede dell’agenzia. In questo caso, è importante concordare un primo contatto telefonico per recepire tutte le informazioni necessarie per l’indagine e successivamente vi sarà inviata una mail in cui si indicano tutti i documenti necessari che dovranno essere inviati ed il modulo da riempire con le relative istruzioni.
Sì, è possibile. Occorre comunque individuare il diritto o l’interesse da tutelare.
Per compilare i moduli per il conferimento di incarico è necessario che l’investigatore identifichi il cliente per cui è necessaria l’esibizione di un documento di identità valido.
Le consulenze investigative della FAST Investigazioni sono completamente gratuite. Contattandoci telefonicamente al 3282022162 potrete fissare un appuntamento presso i nostri uffici ed esporre il vostro caso nella massima riservatezza.
Le tariffe orarie per i servizi di un investigatore sono estremamente variabili e dipendono da numerosi fattori quali, il tipo di incarico, il tipo di attività da effettuare, i luoghi, la durata, il tipi di giorni, gli orari ecc… Come indicato nel Tariffario depositato presso la Prefettura, ed esposto nei nostri uffici (in ottemperanza all’art. 135 del T.U.L.P.S. r.d. n°773/1931), le tariffe orarie medie partono da € 35,00 per le attività in sede ed € 70,00 per quelle fuori sede (IVA esclusa). Sono inoltre previsti dei rimborsi chilometrici variabili a seconda del veicolo utilizzato.
Per fornire un preventivo di spesa abbiamo bisogno di conoscere, ed analizzare insieme al cliente, tutte le informazioni del caso in esame, valutando così le dinamiche e le procedure da adottare, in modo da stimare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi. A seguito di ciò, la FAST Investigazioni proporrà un piano di intervento con la stima presuntiva della durata dell’attività, calcolata in base alle precedenti esperienze maturate.
Sì, certo. In alcuni tipi di investigazione il cliente può indicare un budget di spesa, lasciando all’agenzia la scelta dei giorni più favorevoli per effettuare gli interventi. Nei casi in cui non sia possibile determinare a priori la mole di lavoro necessaria al raggiungimento dell’obiettivo, il cliente può comunque stabilire un limite di spesa da non oltrepassare; in quest’ultimo caso, il cliente potrà essere aggiornato periodicamente dei costi delle attività fino ad allora svolte.
Salvo diversi accordi, è previsto il versamento di un acconto a titolo di fondo spese al momento del conferimento del mandato investigativo ed il saldo delle competenze al termine dell’incarico, al momento della consegna della documentazione. Il cliente può effettuare il pagamento in contanti, limitatamente ai limiti imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio, con assegno bancario o circolare, con Bancomat o Carta di Credito o Bonifico Bancario.
Sì, certo. Durante le attività di osservazione i nostri operatori utilizzano vari tipi di telecamere o fotocamere digitali, da quelle miniaturizzate per essere occultate, alle normali Handycam per una maggiore qualità di ripresa. La documentazione fotografica così ottenuta viene utilizzata per illustrare il Rapporto investigativo finale da utilizzare come prova.
Sì, certo. In qualunque fase dell’indagine il cliente può far interrompere le attività precedentemente concordate. Inoltre, nei casi in cui la FAST Investigazioni raggiunga gli obiettivi preposti prima della conclusione delle attività investigative pianificate, la stessa provvederà a sospendere le indagini e ad avvisare il cliente. In quest’ultimo caso, al cliente verranno fatturati solo i servizi effettivamente effettuati fino a quel momento, e non anche quelli non svolti, seppur pianificati.
Sì, certo. I localizzatori satellitari (GPS) che vengono occultati sui mezzi di trasporto dei soggetti indagati risultano di fondamentale ausilio all’attività investigativa. Il loro utilizzo è autorizzato ai titolari di licenza investigativa ed è regolamentato dall’Art. 5, comma 2 del D.M. 269/2010. Ricordiamo che, seppure legittimati nell’utilizzo, le sole informazioni ottenute dal localizzatore satellitare non costituiscono una prova incontestabile in giudizio; è sempre necessario il supporto di un investigatore che attesti la presenza dell’indagato a bordo dell’auto.
No. Fatti salvi alcuni casi specifici (indagini difensive Penali) in cui è possibile fare richiesta alla competente Procura di poter acquisire i tabulati telefonici, non è consentito acquisire tali tipi di informazioni. Chiunque compia tali attività commette una serie di reati. La legislazione è molto chiara nella definizione di questo tipo di reati. L’autore di tali tipi di attività viola una serie di norme del Codice Penale i cui principali articoli sono:
Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Reclusione fino a 4 anni
Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Reclusione fino a 5 anni
Art. 617-bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Reclusione fino a 4 anni
Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Reclusione fino a 4 anni
Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Reclusione fino a 5 anni
No. A meno di un legittimo diritto di difesa, o per registrare conversazioni in cui è presente anche il legittimo interessato, è vietato intercettare conversazioni private altrui. La legislazione è molto chiara nella definizione di questo tipo di reati. L’autore di tali tipi di attività commette un illecito penalmente sanzionabile e sanzionato dall’art 615 bis c.p.:
Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Reclusione fino a 4 anni
No. Nessuna agenzia investigativa può svolgere indagini senza il presupposto di un diritto o legittimo interesse da tutelare.
No, le attività di pedinamento, acquisizione di video/registrazioni e tutte le altre attività svolte da un investigatore non possono assolutamente essere effettuate da un privato cittadino (che non abbia quindi l’apposita licenza), poiché violano la privacy della persona indagata oltre ad essere penalmente perseguibili.
Sì, è possibile. Il cliente verrà costantemente informato dell’andamento dell’attività investigativa, anche per poter decidere eventuali variazioni del piano di intervento investigativo, resesi necessarie a causa di una mutata situazione.