Casi più frequenti:
Orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato negli ultimi anni, stabilisce che, nel caso in cui l’ex coniuge instauri con altra persona una convivenza MORE UXORIO di carattere stabile e duraturo, non avrà più diritto al mantenimento, poiché acquisisce mezzi di sostentamento che prima non aveva, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano destinate al nuovo nucleo familiare (Cass. 16982/2018). La costituzione di una convivenza con altra persona, talvolta anche non ufficialmente dichiarata, accoglie il ricorso di revoca dell’assegno divorzile di mantenimento, come confermato anche da un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. 22604/2020), avendo evidenze della cosiddetta nuova famiglia di fatto. La Cassazione si è spinta oltre, innovando il consolidato orientamento e, con una ulteriore pronuncia, ha affermato che è revocabile l’assegno di divorzio qualora l’ex coniuge beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo partner, pur senza convivere con quest’ultimo, ma tale relazione sia “fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza” (Ordinanza n. 28778/2020).
Spetta, però, all’ex coniuge che chiede la revoca dell’assegno divorzile dimostrare tali circostanze con elementi di prova certi.
Come interviene FAST Investigazioni
Le attività di indagine verranno programmate in maniera discontinua, coprendo giorni della settimana sempre diversi e distribuiti in un congruo arco temporale, tale da dimostrare, non solo l’esistenza di una relazione, ma anche che la stessa ha le caratteristiche di una convivenza di fatto stabile e consolidata, evidenziando che le abitudini di vita della nuova coppia sono tipici di una famiglia di fatto. Per esempio, i numerosi pernottamenti nella stessa abitazione, nominativi sul citofono e altri indizi, commissioni domestiche effettuate dal convivente “ospite” ecc.
Risultato dell’indagine
Gli esiti dell’indagine vengono riportati in una dettagliata relazione investigativa, contenente anche la documentazione video/fotografica raccolta. Tale rapporto investigativo potrà essere prodotto in giudizio e, qualora si renda necessario, tali circostanze potranno essere successivamente confermate anche dalla testimonianza diretta dell’investigatore.
Seppur pienamente ammissibili, le prove documentali possono essere comunque contestate dalla controparte. Anche nel caso in cui le immagini fossero totalmente inequivocabili, il legale potrebbe avanzare delle legittime obiezioni. E’ sufficiente, infatti, sollevare delle contestazioni (ad esempio riguardo alla data di rilevazione della scena o all’identità del ritratto, o in merito alla prospettiva di ripresa) per insinuare un legittimo dubbio in capo al giudicante. Tali contestazioni sono spesso utilizzate anche al solo scopo di ritardare o allungare i tempi dell’inevitabile sentenza, ma tale possibilità va comunque prevista. Per superare questo tipo di situazioni è sufficiente convocare in udienza l’investigatore che ha svolto l’incarico, il quale renderà testimonianza di quanto da questi osservato. La prova testimoniale sui fatti e sulle circostanze di cui l’investigatore ha avuto percezione diretta è infatti considerata prevalente e può essere sostituita dalle prove documentali solo in caso di mancata contestazione della controparte. Per questi motivi è fondamentale rivolgersi ad agenzie investigative referenziate, di provata esperienza e presenti sul territorio, evitando referenti virtuali o che non hanno sedi fisiche in zona. E’ inoltre fondamentale appoggiarsi ad un investigatore che conosca le modalità (dove, come, quando) di acquisizione delle prove, al fine di evitare che le stesse vengano respinte dal Giudice, in quanto considerate acquisite in violazione della legge.