INVESTIGAZIONI
PER PRIVATI

Infedeltà coniugale verifica relazione extraconiugale, Assegno di mantenimento, Affidamento dei figli, Rapporti informativi e indagini di carattere economico / patrimoniali, Indagini sui minori.

INVESTIGAZIONI
PER AZIENDE

Licenziamento per giusta causa, Simulazione malattia o infortunio, Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e dei beni aziendali, Tutela del know-how aziendale, Bonifiche telefoniche, bonifiche ambientali, bonifiche sistemi informatici e bonifiche veicoli..

INVESTIGAZIONI
per avvocati e studi legali

Indagini difensive penali, Indagini informatiche, Acquisizione forense di documentazione in rete con certificazione di autenticità,  Copie forensi di hard disk, Noleggio di apparecchiature di registrazione o di dissuasione…

LA NOSTRA SEDE E’ A POGGIBONSI
IN PROVINCIA DI SIENA

La FAST INVESTIGAZIONI nasce nel 2001 grazie alla passione del suo fondatore, Fabio Rinaldi, per le discipline investigative e soprattutto per le tecnologie a supporto dell’attività investigativa finalizzata alla ricerca di prove.

Da sempre presente anche sul territorio Toscano, è all’avanguardia nel settore tecnologico e nelle innovazioni dei metodi scientifici di indagine, che permettono di eseguire investigazioni mirate e veloci, evitando interventi inutili.

ALCUNE
DOMANDE
SU UN

INVESTIGATORE
PRIVATO

Far seguire una persona da un investigatore privato è lecito?

Sì, il pedinamento di una persona è lecito solo se effettuato da un investigatore privato che è in possesso di regolare licenza. Tale attività non è illimitata, anche all’investigatore sono imposti dei limiti, quali la necessità di acquisire prove per tutelare un diritto o un interesse legittimo del cliente (e non per altro); il pedinamento non deve sconfinare nella molestia e quindi deve essere svolto solo quando necessario; l’investigatore non può accedere a quei luoghi di privata dimora della persona sottoposta ad indagine.

Posso incaricare l’agenzia di seguire il mio compagno anche se conviventi e non sposati?

Sì, è possibile. Occorre comunque individuare il diritto o l’interesse da tutelare.

Quanto costa un investigatore privato?

Le tariffe orarie per i servizi di un investigatore sono estremamente variabili e dipendono da numerosi fattori quali, il tipo di incarico, il tipo di attività da effettuare, i luoghi, la durata, il tipi di giorni, gli orari ecc… Come indicato nel Tariffario depositato presso la Prefettura, ed esposto nei nostri uffici (in ottemperanza all’art. 135 del T.U.L.P.S. r.d. n°773/1931), le tariffe orarie medie partono da € 35,00 per le attività in sede ed € 70,00 per quelle fuori sede (IVA esclusa). Sono inoltre previsti dei rimborsi chilometrici variabili a seconda del veicolo utilizzato.

Posso avere delle fotografie?

Sì, certo. Durante le attività di osservazione i nostri operatori utilizzano vari tipi di telecamere o fotocamere digitali, da quelle miniaturizzate per essere occultate, alle normali Handycam per una maggiore qualità di ripresa. La documentazione fotografica così ottenuta viene utilizzata per illustrare il Rapporto investigativo finale da utilizzare come prova.

Posso mettere sotto controllo un telefono o avere i tabulati o le chat WhatsApp di qualcuno?

No. Fatti salvi alcuni casi specifici (indagini difensive Penali) in cui è possibile fare richiesta alla competente Procura di poter acquisire i tabulati telefonici, non è consentito acquisire tali tipi di informazioni. Chiunque compia tali attività commette una serie di reati. La legislazione è molto chiara nella definizione di questo tipo di reati. L’autore di tali tipi di attività viola una serie di norme del Codice Penale i cui principali articoli sono:

  • Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Reclusione fino a 4 anni
  • Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Reclusione fino a 5 anni
  • Art. 617-bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Reclusione fino a 4 anni
  • Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Reclusione fino a 4 anni
  • Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Reclusione fino a 5 anni

RICHIEDI
INFORMAZIONI

Scrivici un messaggio con le tue richieste, saremo lieti di rispondere a tutte le sue domande.